A completamento di quanto già pubblicato (vedasi news dello scorso dicembre https://www.apaconfartigianato.it/single-post/lavoro-rinnovo-ccnl-logistica-autotrasporto-merci-e-spedizione) illustriamo quanto previsto dal rinnovo in merito alla modifica/introduzione di alcune disposizioni contrattuali.
ORARIO DI LAVORO
L’accordo dispone alcuni adempimenti a carico del datore di lavoro per il personale non viaggiante e introduce alcune limitazioni per il personale viaggiante relative all’orario di lavoro come segue:
Personale non viaggiante
Per il personale a tempo pieno addetto alla movimentazione della merce, nonché per gli addetti alle officine interne, l’orario normale di lavoro viene comunicato al lavoratore all’inizio di ogni anno, per un periodo non inferiore ad un trimestre.
Tale orario può essere modificato, al termine di ogni periodo, attraverso ulteriore esame preventivo fra azienda e RSA/RSU, OO.SS competenti territorialmente.
Ai lavoratori che effettuano turni viene riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per ciascun turno di 8 ore.
Personale viaggiante
Nei confronti del personale viaggiante di livello G e H al quale si applichi l’orario di 44 ore settimanali, in base ad accordi aziendale/territoriale, si applicherà il limite dell’orario ordinario di:
43 ore settimanali a partire dal 1° giugno 2025;
42 ore settimanali a partire dal 1° gennaio 2026.
Gli accordi aziendali in essere alla data di stipula del rinnovo del CCNL continuano a trovare la loro integrale applicazione fino alla entrata in vigore dei nuovi limiti di orario.
Il contratto prevede altresì che per i conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti al di fuori del territorio comunale, sarà riconosciuta un’indennità, il cui valore non potrà essere inferiore a 13,00 euro. Se l’attività è svolta nel territorio comunale, la suddetta indennità viene sostituita dall’erogazione di un buono pasto del valore minimo di 8,00 euro.
PERMESSI
Relativamente ai permessi il rinnovo prevede quanto segue:
Nascite, affidi ed adozioni
Introduce l’obbligo di riconoscere, in occasione della nascita, degli affidi e delle adozioni di figli ulteriori 2 giorni di permesso retribuito oltre a quelli previsti dalla legge.
Decessi
Nel caso di decesso del coniuge anche se legalmente separato, del convivente more uxorio, di parenti entro il 2° grado (genitori, nonni, fratelli) anche del convivente more uxorio entro il 2° grado, di persone anche non familiari conviventi, il permesso è di 3 giorni lavorativi retribuiti annui, ovvero 4 giorni nel caso che a seguito dell’evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
Grave infermità
Nell’ipotesi di grave infermità degli stessi soggetti di cui sopra il permesso retribuito è pari a 5 giorni lavorativi all’anno.
CONGEDO MATRIMONIALE
L’accordo prevede che la richiesta del permesso per contrarre matrimonio (pari a 15 giorni di calendario) va effettuata con un preavviso di almeno 30 giorni antecedenti.
VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
A coloro che sono inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificati) il rinnovo prevede l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 5 mesi.
La richiesta di questo congedo deve essere inoltrata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a 7 giorni.
Questo periodo di assenza dal lavoro viene retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e può essere richiesto ad ore oppure a giorni nell’arco di 3 anni
Coloro che saranno inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere avranno diritto anche alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
FERIE SOLIDALI
L’accordo consente ad ogni lavoratore la possibilità di concedere, giorni di ferie e ore di permesso, ad un altro dipendente che abbia esigenze di prestare assistenza ai figli, al coniuge o al convivente more uxorio e ai genitori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, nei seguenti modi
giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali;
quattro giornate di riposo per le festività soppresse;
40 ore di ROL spettanti al personale non viaggiante o nel caso di personale viaggiante 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
I dipendenti interessati devono presentare specifica richiesta all’azienda. per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superino o siano inferiori quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti e richiedenti.,
Nell’ipotesi di cessazione delle condizioni di necessità legittimanti, prima che siano stati utilizzati, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
MALATTIA
Ai lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi (patologie gravi che richiedono terapie salvavita o stati patologici connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%) il presente rinnovo riconosce la corresponsione dell’intera retribuzione globale mensile per 18 mesi.
Per contrastare l’assenteismo dei dipendenti, con riferimento agli eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2025 (esclusi i ricoveri, le patologie particolarmente gravi, nonché le malattie con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni), le aziende possono applicare decrementi del trattamento di malattia a carico azienda come già previsto dal CCNL.
PREAVVISO
Riguardo al personale viaggiante non in prova, l’accordo prevede i seguenti termini di preavviso, sia in caso di licenziamento che di dimissioni, che decorrono da qualsiasi giorno della settimana.
Qualifica | Parametro | Durata |
3 | A, B, C | 20 giorni di calendario |
2 | D, E, F | 15 giorni di calendario |
AZIENDE ARTIGIANE
Per le aziende artigiane, in caso di recesso non sorretto da giusta causa, il lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato dovrà rispettare un preavviso di 20 giorni di calendario, 6 giorni per il personale operaio non viaggiante, in assenza dei quali il datore può trattenere i giorni di mancato preavviso.
Gli addetti del servizio paghe rimarranno a disposizione per chiarimenti.
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