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TRASPORTO DI PERSONE – Regolamento (UE) 2024/1258 le novità



È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento (UE) 2024/1258 del 24 aprile 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Il Regolamento – la cui entrata in vigore è prevista per il 22 maggio 2024 – apporta modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006, in tema di:


✓ definizioni (art. 4);

✓ interruzioni di guida (art. 7): è possibile sostituire la pausa obbligatoria di 45 minuti con due pause da almeno 15 minuti ciascuna, rispettando comunque il riposo minimo di 45 minuti durante o al termine delle 4 ore e 30 minuti di guida.

✓ riposo giornaliero (art. 8): in deroga alla regola generale, è possibile, a condizione che  non siano compromesse la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro e l’orario massimo di lavoro, iniziare il periodo di riposo giornaliero al massimo entro la venticinquesima ora dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale.

Questa deroga è solo per conducenti che effettuano un servizio “turistico” non inferiore a 6 periodi consecutivi di 24 ore di viaggio. Il tempo totale di guida di quel giorno non dovrà comunque superare le 7 ore. Questa deroga può essere utilizzata due volte se il servizio turistico ha la durata di almeno 8 o più giorni. Si prevede anche la possibilità di posticipare il riposo settimanale per un massimo di 12 periodi di 24 ore anche ai trasporti nazionali, non più solo a quelli internazionali.

✓ apparecchio di controllo (art. 16);

✓ relazione elaborata dalla Commissione Europea relativa al settore dei servizi di trasporto occasionale di passeggeri riguardo alla sicurezza stradale e agli aspetti sociali, in particolare le condizioni di lavoro dei conducenti (nuovo art. 17-bis);

✓ sanzioni (art. 19).


I nostri rappresentanti nazionali hanno partecipato attivamente – con il prezioso supporto del nostro Ufficio Affari Europei – alla fase di consultazione europea: in quella sede era stata proprio richiesta l’introduzione di strumenti di maggiore flessibilità per la gestione dei tempi di guida e di riposo degli autisti.

 

Per approfondire i contenuti in calce è possibile scaricare la scheda di sintesi e il Regolamento integrale.




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