Trasparenza retributiva e parità salariale: nuovi adempimenti per i datori di lavoro dal 7 giugno 2026
- 10 giu
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Dal 7 giugno 2026 è entrato in vigore il Decreto sulla trasparenza e parità salariale, che recepisce la Direttiva europea volta a rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Il provvedimento introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione di genere in ambito occupazionale e favorire una maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro.
Il Decreto si applica a tutti i datori di lavoro e a tutti i contratti di lavoro subordinato, con esclusione dei soli contratti di lavoro domestico e di lavoro intermittente.
Tra le principali novità previste vi è l’obbligo, già nella fase precedente all’assunzione, di fornire ai candidati informazioni chiare sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva prevista per la posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutrali sotto il profilo del genere. Tali informazioni dovranno essere indicate negli avvisi e nei bandi relativi alle opportunità di lavoro, insieme alle disposizioni del contratto collettivo applicato.
Il Decreto prevede inoltre che, durante la selezione, non possano essere richieste ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o precedenti rapporti di lavoro, neppure indirettamente o tramite soggetti incaricati della selezione.
Un ulteriore adempimento riguarda la trasparenza dei criteri utilizzati per determinare retribuzioni, livelli retributivi e progressioni economiche di carriera. Per le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, tale obbligo si considera garantito attraverso il rinvio alle tabelle e alle regole previste dalla contrattazione collettiva. È prevista una semplificazione per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, esonerati dall’obbligo di rendere disponibili i criteri relativi alle progressioni economiche.
I lavoratori e le lavoratrici avranno inoltre diritto a richiedere, una volta all’anno, informazioni scritte sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, riferiti alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore di lavoro dovrà rispondere entro due mesi dalla richiesta. Saranno inoltre vietate le clausole contrattuali che limitano la possibilità per i lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.
I datori, inoltre, informano annualmente i lavoratori/le lavoratrici del loro diritto di ricevere le informazioni e delle modalità che il lavoratore/la lavoratrice deve intraprendere per esercitare tale diritto.
Il Decreto introduce anche l’obbligo di redigere e trasmettere un rapporto periodico sul divario retributivo di genere per le aziende con almeno 100 dipendenti. Le scadenze saranno differenziate in base alla dimensione aziendale: per le imprese tra 100 e 149 dipendenti il primo invio è previsto entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni; per le imprese tra 150 e 249 dipendenti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni; per quelle con almeno 250 dipendenti entro il 7 giugno 2027 e poi ogni anno. Per le aziende fino a 99 dipendenti il report resta facoltativo.
Nel caso in cui il rapporto rilevi una differenza del livello retributivo medio tra uomini e donne pari almeno al 5% in una qualsiasi categoria di lavoratori, il datore di lavoro sarà chiamato ad attivare specifiche procedure correttive.
Il Decreto prevede infine sanzioni e tutele in caso di violazione delle disposizioni antidiscriminatorie. In particolare, per i beneficiari di agevolazioni pubbliche e i titolari di contratti di appalto, nei casi più gravi o di recidiva, sono previsti la revoca del beneficio o dell’agevolazione, l’esclusione fino a due anni da ulteriori agevolazioni o appalti pubblici e una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.
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