Al fine di supportare le imprese nella gestione delle modalità di fuori uscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico si ritiene di condividere una breve guida contenente le principali informazioni utili ai produttori di rifiuti per la detassazione.
STUTTURA DELLA TARI
La TARI ha una struttura binomia essendo composta da:
Quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione rifiuti, riferite agli investimenti per le opere e agli ammortamenti;
Quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
ESCLUSIONE DELLA TARI PER LE AREE PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI
Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto, le aree che non rispettano tale condizione sono escluse dalla TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
Nello specifico, per le utenze non domestiche le ipotesi di esclusione prevedono rispettivamente che:
Non sono soggetti a TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
I comuni individuano le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione.
A seguito della riforma apportata dal D.lgs 116/2020, le aree produttive delle attività industriali e artigianali, nonché le altre attività sempre produttive di rifiuti speciali ex art. 184 co. 3 TUA devono essere escluse dal calcolo della superficie assoggettabile al tributo valendo per queste una presunzione che si tratti di aree “ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali”. Vanno parimenti escluse le aree funzionalmente ed esclusivamente collegate al ciclo produttivo compresi in particola modo i magazzini di materie prime, di merci e prodotti finiti”.
Sotto il profilo operativo, si precisa che non esiste un documento specifico per dimostrare la sussistenza delle condizioni di non tassabilità. Occorrerà rifarsi al Regolamento comunale, al quale spetta di definire la specifica documentazione che si richiede al contribuente.
RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE
A fronte del combinato disposto del d.Lgs 152/06 e della L. 147/2013, le utenze non domestiche possono ottenere una riduzione o una esclusione della quota variabile della TARI in caso di conferimento dei propri rifiuti urbani ex art. 183 comma 1 lett. B) ter -TUA- al di fuori del servizio pubblico presentando la seguente documentazione:
Entro il 30 giugno di ogni anno comunicazione ex art. 238 co. 10 TUA della scelta di avviare a recupero i propri rifiuti urbani tramite conferimento a un operatore privato per un periodo non inferiore a due anni;
Entro il 31 gennaio di ciascun anno (o il diverso termine più ampio previsto dai regolamenti comunali) idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviata a recupero nell’anno solare precedente.
L’utenza non domestica avrà diritto ad una riduzione della quota variabile proporzionale al quantitativo di rifiuti urbani che ha dimostrato in tal modo di aver avviato a recupero
DOMANDE FREQUENTI
È vero che a fronte del nuovo art. 238 co.10 D.lgs 152/2006come modificato dal D.lgs 116/2020 la scelta per le utenze non domestiche di affidarsi al servizio pubblico o al mercato privato deve necessariamente riguardare tutti i rifiuti urbani dalla stessa prodotti (o tutto o niente)?
NO. Resta ferma la possibilità di conferire al di fuori del servizio pubblico, avviandoli a recupero, soltanto una parte dei propri rifiuti urbani. Ciò è stato recentemente confermato sall’AGCM con il parere 12 settembre 2022.
Ai fini della riduzione della quota variabile è necessaria la dimostrazione dell’avvio a riciclo o è sufficiente l’avvio a recupero?
L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero deve considerarsi sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile.
Esiste un obbligo di conferire i rifiuti classificabili come urbani ex art. 183 lett. B -ter n. 2 al gestore del servizio pubblico?
NO. La nuova definizione di rifiuti urbani non incide sul riparto delle competenze e delle responsabilità in materia di gestione di tali rifiuti e rileva esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo.
Per delucidazioni scrivi ad ambiente@apaconfartigianato.it
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