La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) contiene un potenziamento dei crediti d’imposta per l’innovazione tecnologica, l’innovazione digitale 4.0 e per la transazione ecologica che erano appena stati istituiti. In particolare: - per innovazione tecnologica si passa dal 6% al 10% con massimale annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro; - per innovazione digitale 4.0 si passa dal 10% al 15% con massimale annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro; - per la transazione ecologica, si passa dal 10% al 15% con massimale annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro. Si precisa che le spese per i servizi di consulenza e servizi equivalenti sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20%, calcolato non solo sull’importo delle spese per il personale ma anche di altre spese ammissibili.
L’individuazione delle attività agevolabili sono contenute nel D.M. 26 maggio 2020 e, nello specifico, nell’art. 3 per l’innovazione tecnologica, nell’art. 5 comma 1 per l’innovazione digitale 4.0 e comma 2 per la transazione ecologica.
Per attività di innovazione tecnologica, l’art. 3 comma 2, stabilisce che sono ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, con la conseguenza che il requisito della novità o del miglioramento significativo è declinato rispetto a quanto già conosciuto dalla stessa impresa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende: - per prodotti nuovi o significativamente migliorati, i beni o servizi che si differenziano rispetto a quelli già realizzati dall’impresa sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; - per processi nuovi o significativamente migliorati, sempre rispetto a quelli già approvati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distruzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Il comma 3 precisa che non rientrano nell’innovazione tecnologica i lavori di modifica o di miglioria minore, routinari, di adeguamento e personalizzazione, per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi, per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
Per quanto riguarda l’innovazione digitale 4.0, l’articolo 5 comma 2, individua i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione di processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione di fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore, ed elenca 12 fattispecie pratiche che vanno dallo smart working alla blockchain e cybersecurity e all’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali.
Infine, nel campo della transazione ecologica, il comma 2 dell’articolo 5, individua i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare ai sensi della comunicazione europea (Com 2020) 98 dell’11 marzo 2020. Anche in questo caso, il D.M. individua, a titolo esemplificativo, sette attività dalla progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e concepiti per essere riutilizzati all’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio.
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