Ricordiamo che tutte le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di monitoraggio e pubblicità. La Legge n.124/2017 ha infatti introdotto l’obbligo di rendere pubblici “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro totali, secondo il criterio di cassa, cioè solo se effettivamente percepiti nell’esercizio 2020. In particolare, per le micro-imprese, le imprese individuali, le società di persone e le SRL con bilancio in forma abbreviata, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti dovranno essere riportate sui propri siti internet o, in mancanza, nel SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di omissione, a partire dal 1° gennaio 2022, è prevista una sanzione minima di 2.000 euro e l’eventuale disconoscimento del contributo. Per gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis contenuti nel registro nazionale degli aiuti di Stato, gli obblighi informativi possono essere assolti dichiarando la loro esistenza in nota integrativa o sul sito internet senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti (art. 1 comma 125- quinquies).Trattandosi di benefici non di carattere generale, sembrerebbe escludersi tutto l’ambito di quelli ricompresi nelle recenti misure dettate dalla pandemia, come le agevolazioni finanziarie e quelle fiscali (crediti d’imposta). Confartigianato ha sottolineato in una nota come tale onere sia per le imprese ingiustificato oltreché gravoso. Confartigianato, Cna e Casartigiani hanno sollecitato il Governo a chiarire che i sostegni ricevuti per l’emergenza epidemiologica siano esclusi dagli obblighi informativi che già insistono sulle pubbliche amministrazioni, vincolate a render conto di ogni erogazione.
Ricordiamo che, per chi non avesse il sito internet, l’Associazione mette a disposizione il proprio sito per tale adempimento. Scrivi a comunicazione@apaconfartigianato.it
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