Accolta la richiesta della confederazione di innalzare i limiti da cui scatta l’obbligo di segnalazione da parte dell’agenzia delle entrate
Il nuovo limite non più in valore fisso ma legato all’ammontare di fatturato
Nel corso del dibattito che ha portato all’approvazione del Nuovo codice della crisi d’impresa, la Confederazione aveva segnalato la necessità di innalzare le soglie dell’esposizione debitoria nei confronti dei creditori qualificati, che appaiono di importo molto limitato e che non necessariamente sono indice di una situazione che merita l’attivazione della composizione negoziata della crisi.
A parziale accoglimento della richiesta e limitatamente ai debiti tributari vantati nei confronti dell’Agenzia delle entrate, un emendamento in sede di conversione del D.L. n. 73/2022 (Decreto semplificazioni) è intervenuto sulle soglie al cui superamento l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare una comunicazione all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo in relazione all’ammontare del debito IVA scaduto.
Prima dell’approvazione dell’emendamento l’obbligo scattava al superamento di 5.000 euro di debito IVA scaduto, ora, invece, l’importo viene parametrato a una percentuale del fatturato stesso, individuata nel 10 per cento del volume d’affari dell’anno precedente. In ipotesi di impresa con un fatturato di 150.000 euro, la soglia sarà quindi pari a 15.000 euro. La norma precisa, inoltre, che la segnalazione va in ogni caso inviata se il debito IVA scaduto è superiore a 20.000 euro.
Nello stesso emendamento viene previsto che le prime comunicazioni che terranno conto dei nuovi limiti saranno quelle di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del D.P.R n. 633 del 1972 relative al 2° trimestre 2022 e che le comunicazioni saranno inviate non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche.
Si evidenzia che le comunicazioni previste dalla norma non implicano nessun automatismo, rimettendo all’imprenditore o agli organi di amministrazione e controllo nel caso di società la valutazione della circostanza segnalata. Non scatta dunque nessun obbligo di attivare il percorso di composizione negoziata, ma di verificare se l’esposizione erariale o contributiva comunicata possa rappresentare un segnale di allerta. Soltanto in caso di accertamento positivo l’imprenditore dovrà valutare se procedere all’istanza di nomina dell’esperto dando inizio a una trattativa che impone rilevanti doveri di collaborazione in capo ai creditori.
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