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LAVORO- Le novità del decreto “Crisi Ucraina”


In data 21 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 21 cosiddetto “Decreto Legge Crisi Ucraina” che è entrato in vigore il 22 marzo 2022.

Il Decreto introduce alcune misure rivolte ai datori di lavoro delle quali forniamo una prima indicazione:


ARTICOLO 2 - BONUS CARBURANTE

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di € 200,00 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito. Detta disposizione aggiunge (anche nel welfare aziendale) ulteriori € 200.00, purché utilizzati esclusivamente come buoni benzina, al limite di 258,23 euro già previsti dall’art. 51, c. 3 del TUIR.


ARTICOLO 11 - INTEGRAZIONI SALARIALI

a) Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro destinatari della CIGO ex art. 10 D.Lgs 148/2015 (vedi allegato) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga ai limiti di durata, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane (26 settimane) fruibili (riteniamo dal 22 marzo) e fino al 31 dicembre 2022.

b) Sempre al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I del Decreto - sostanzialmente si tratta delle strutture turistiche e della ristorazione- rientranti nel campo di applicazione del Fondi di solidarietà bilaterali, del FIS e del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà, che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale in deroga per un massimo di otto settimane (8 settimane) fruibili fino al 31 dicembre 2022

c) I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A) al decreto (siderurgia, legno, ceramica, automotive, agroindustria) che, a decorrere dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa facendo ricorso agli ammortizzatori sociali ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.


I nostri uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti.


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