Riduzione accise sui carburanti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, entrato in vigore il giorno 22 marzo 2022, così detto "decreto Ucraina", volto a calmierare gli aumenti causati dalla crisi tra Russia ed Ucraina.
Di seguito, in ordine cronologico, vengono riportate alcune delle principali norme di carattere fiscale presenti nel decreto. Articolo 1, commi da 1 a 4 – Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante
Al fine di calmierare i rincari del prezzo della benzina e del gasolio impiegato come carburante, viene disposta la rideterminazione delle aliquote delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante nelle misure indicate nella tabella che segue. La rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022.
Le accise vengono rideterminate nella seguente misura
Benzina 478,40 euro per 1.000 litri
Olio da gas e gasolio usato come carburante 367,40 euro per 1.000 litri
Articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti
Viene stabilito che per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina, o titoli analoghi, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai dipendenti per l'acquisto di carburanti, non concorre al reddito del lavoratore dipendente, fino ad euro 200 per lavoratore.
Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas
Il decreto-legge n. 21 introduce anche due crediti d'imposta spettanti alle imprese, non energivore, che hanno subito incrementi nel costo dell'energia elettrica e del gas naturale, nel corso del primo trimestre 2022 rispetto al medesimo periodo 2019.
Articolo 3 – Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica
Viene stabilito che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 15,5 kw, diverse dalle imprese così dette energivore, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2017, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, che deve essere comprovata dalle fatture di acquisto.
Per accedere a tale credito d'imposta è necessario che:
- il prezzo dell'energia elettrica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kwh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Il credito d'imposta:
- è utilizzabile solo in compensazione entro il 31 dicembre 2022;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo.
Il beneficiario del credito d'imposta può cederlo, solo per intero, ad altri soggetti.
Articolo 4 – Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale
Viene stabilito che alle imprese diverse da quelle così dette gasivore, di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 17 del 2022 , è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Per accedere a tale credito d'imposta è necessario che:
- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Il credito d'imposta:
- è utilizzabile solo in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo.
Il beneficiario del credito d'imposta in commento può cederlo, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Per la cessione del credito è necessario che le imprese beneficiarie dello stesso richiedano il visto di conformità.
Articolo 5, comma 1 – Incremento credito d'imposta per imprese energivore
Il credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, viene portato dal 20% al 25 per cento. Si ricorda che tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kwh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
ARTICOLO 5, COMMA 2 – INCREMENTO CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE GASIVORE
Il credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, viene portato dal 15% al 20 per cento.
Si ricorda che tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, intendendo per tali quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transazione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, il cui comunicato di adozione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, che hanno consumato, nel primo trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale di cui al primo comma, dell'articolo 3 del decreto n. 541 di cui si è detto sopra, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Il credito d'imposta spetta sulla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
ARTICOLO 8, COMMA 1 – RATEIZZAZIONE BOLLETTE PER CONSUMI ENERGETICI Le imprese con sede in Italia, che soni clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono chiedere ai fornitori di tali utenze la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi di energia relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili è fissato in ventiquattro.
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