E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. DL “Sostegni-bis” (DL n. 73/21) in cui sono contenute una serie di misure finalizzate a sostenere le imprese e l’economia.
Ecco le misure di maggior interesse per le imprese:
Art. 1_ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento, con uno stanziamento complessivo di oltre 15 miliardi di Euro, si articola su tre componenti: (1) la replica del precedente intervento previsto dal primo “Decreto Sostegni 1” con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e 2020; (2) una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021; (3) la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei contributi a fondo perduto erogati con i Decreti rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni percepiti nel 2020 e nel 2021.
Art. 2 _ FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE
Verrà istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di Euro. Per accedere al contributo le attività economiche devono essere state chiuse per almeno 4 mesi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del decreto legge. Criteri e modalità saranno stabiliti con D.M. del MISE di concerto con il MEF.
ART. 4 _ ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA
Viene esteso il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Si potrà accedere al credito d’imposta se, l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare del periodo 1° aprile 2019- 31 marzo 2020.
ART. 5 _ PROROGA RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE
Viene prorogata per il mese di luglio 2021 la misura prevista dall’art. 5 del Decreto -Legge 41/2021 che prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, rideterminando in via transitoria le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.
ART. 13 _ MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
Si prevendono una serie di disposizioni che, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al Temporary Framework, estendono temporaneamente, con alcune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia (garanzia SACE), prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 Giugno 2021. Si prevede un graduale décalage delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell’importo massimo garantito, per le operazioni di cui all’art. 13, comma 1 lett. M) DL n. 23/20, nonché il ripristino, per le altre forme di garanzia, dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%. Le misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.
Art. 16 _ PROROGA MORATORIA PER LE PMI
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall’art. 56, comma 2, del Decreto – Legge 17 Marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 Aprile 2020 n. 27, limitatamente alla sola quota capitale al fine di costruire un sistema di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno. La misura, peraltro, dovrà essere autorizzata, come le precedenti, dalla Commissione europea secondo la normativa sugli aiuti di stato.
Art. 20_ MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI NUOVI
Viene concessa la possibilità, anche ai soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di Euro, di compensare in unica soluzione il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
Art. 22_ ESTENSIONE DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI O RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE PER L’ANNO 2021
A partire dal 2021 viene innalzato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Art. 32_ CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Viene previsto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture recettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13- quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019 convertito. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: (1) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; (2) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari; (3) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; (4) l’acquisto di disinfettanti e detergenti; (5) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra, quali termometri, termoscanner, tappetti e vaschette decontaminati e igienizzati che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; (6) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Per chiarimenti e/o maggiori informazioni scrivi a servizio.fiscale@apaconfartigianato.it
Scarica il testo integrale del D.L. Sostegni Bis
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