DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI
Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1 giugno 2021 per l’indennità Naspi e' sospesa la riduzione dell’importo del 3%. L’importo di Naspi è confermato nell'importo in pagamento alla data di entrata (26/5/2021)
La riduzione prevista dal 4° mese di percezione di Naspi è sospesa fino al 31 dicembre 2021 anche per le nuove prestazioni, decorrenti nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021
Dal 1° gennaio 2022 ritorna a regime la regola della riduzione e l’importo delle prestazioni di Naspi eda anche le prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS ecc…) previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati che
1. nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019
potranno presentare
a) previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Gli accordi dovranno specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, potrà modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Nel caso vi sia una maggiore prestazione vi sarà una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale,
b) domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga ai limiti di durata e alle causali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
c) per una durata massima di 26 settimane
d) nel periodo tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2021.
1) La riduzione media oraria non potrà essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo.
2) Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non potrà essere superiore al 90% per cento
3) nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stato stipulato.
Il trattamento retributivo perso andrà determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la data di stipula dell'accordo collettivo;
Il trattamento di integrazione salariale sarà ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto sarà riconosciuto:
ü un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei massimali previsti per la Cigo
ü la relativa contribuzione figurativa.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ED EDILIZIA (CIGO) EX D.LGS 148/2015 CON ESONERO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Le aziende soggette alla disciplina della Cassa integrazione ordinaria potranno fruire, nel periodo 1/7/2021 – 31/12/2021, che sospendono l’attività in base al Decreto Legislativo n. 148/2015 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale a condizione che con procedano, nel medesimo periodo a licenziamenti o aprano procedura di licenziamenti.
Le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
· dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
· dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o
nelle ipotesi di
· accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
· licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
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NUOVO “CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE”
In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il Contratto di Rioccupazione di cui al presente articolo è riconosciuto:
· l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
· per un periodo massimo di sei mesi.
L’utilizzo dell’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea ed è soggetta a limiti di spesa.
Condizione per l’accesso all’agevolazione è l'assunzione con il contratto di rioccupazione.
Il Contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
· Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova
· Per attivare il contratto è indispensabile la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento Il progetto deve essere finalizzato e volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
· Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
· Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La norma ha mutuato quanto previsto per la “fine formazione” nel contratto di apprendistato.
Il Decreto prevede che, per quanto non espressamente previsto nello stesso si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per accedere all’Incentivo devono essere rispettati i consueti principi previsti dall’ormai noto articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
L'esonero contributivo è rivolto ai datori di lavoro che:
· nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità produttiva
· In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
· Il beneficio previsto è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
E viene revocato e recuperato:
· In caso di licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento con contratto di “Rioccupazione”
· In caso licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo effettuato nei sei mesi successivi dalla data di assunzione del lavoratore “Rioccupato” di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con il contratto in argomento;
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che “riassumono il lavoratore”.
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