Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 6 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le “Modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022”, e contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure.
Il Fondo ha una dotazione complessiva di 550 milioni di euro per l’anno 2022 ed è ripartito come segue:
· il 34% alla categoria “piccola Impresa”, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr. n. 207/2010 o in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010;
· il 33% alla categoria “media Impresa”, in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207 del 2010;
· il 33% alla categoria “grande Impresa”, in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010.
Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui sopra concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del DPR 207/2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.
Per chiarezza, si riporta l’art. 61 del Dpr n. 207/2010
Art. 61. Categorie e classifiche
1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.
3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I fino a euro 258.000
II fino a euro 516.000
III fino a euro 1.033.000
III-bis fino a euro 1.500.000
IV fino a euro 2.582.000
IV-bis fino a euro 3.500.000
V fino a euro 5.165.000
VI fino a euro 10.329.000
VII fino a euro 15.494.000
VIII oltre euro 15.494.000
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Per la richiesta di accesso al Fondo, le stazioni appaltanti devono utilizzare esclusivamente la piattaforma dedicata https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e compilare, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nellamedesima piattaforma, che sarà aperta a partire dalle 10.00 del 2 gennaio 2023 alle 16.00 del 31
gennaio 2023.
Scarica il Decreto del 6 dicembre 2022
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