Nell’accezione comune il termine "sanificazione" appare utilizzato come sinonimo di disinfezione vale a dire quella serie di operazione finalizzate a eliminare gli agenti patogeni, ripristinando una condizione di salubrità delle superfici e degli ambienti.
Deve tuttavia essere rilevato in premessa che l'attività di sanificazione è regolata da una legge di settore. Le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono infatti regolate dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal successivo Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 di attuazione che chiarisce e definisce gli ambiti e le attività definendo altresì requisiti tecnico professionali diversi per l'accesso alla professione in funzione dell'attività svolta. In particolare, sono definite le varie attività (a questo link l'approfondimento sui requisiti e sulle varie specializzazioni):
Pertanto: 1. Alla domanda se le imprese di pulizia possono svolgere “attività di sanificazione”, in relazione alla specifica definizione legislativa, la risposta non può che essere negativa se l'impresa è priva dell'abilitazione di cui alla lettera e del DM 274/1997. Deve tuttavia mettersi in evidenza che Confartigianato, in merito, ha intrapreso un serrato confronto con i Ministeri competenti affinché venga chiarito al più presto cosa debba intendersi con il termine sanificazione, utilizzato in modo atecnico in numerosi provvedimenti, non da ultimo nel cosiddetto Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) che all’art. 64 stabilisce il Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. A tale proposito, Confartigianato ha inviato una lettera al Ministro della Salute, Speranza, al Ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli e al commissario Colao, nella quale si evidenza che, a nostro avviso, appare chiaro che, nell’attuale contesto, la parola “sanificazione” debba intendersi riferita all’accezione comune di disinfezione (ovviamente espletata a seguito della pulizia) vale a dire quella serie di operazioni finalizzate a eliminare gli agenti patogeni ripristinando una condizione di salubrità degli ambienti. Ciò trova conferma proprio nella circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 che, per gli ambienti sanitari e per gli ambienti non sanitari dove ha soggiornato una persona risultata positiva al Covid-19, ha previsto una procedura di pulizia specifica (in proposito sono stati forniti alcuni suggerimenti nelle precedenti comunicazioni, rif. prot. n. 346/DS del 19 marzo 2020 e prot. n. 403/DS del 27 marzo 2020). Nella lettera si chiede altresì di chiarire in modo inequivocabile tale aspetto di non poca rilevanza. 2.Alla specifica domanda che viene posta dal settore “Imprese di Pulizia” in merito a cosa scrivere in fattura, vale a dire se è possibile scrivere per una impresa di pulizia (non abilitata alla sanificazione) che ha “sanificato” i luoghi oggetto dell’intervento, la risposta ancora una volta è negativa, per le ragioni già espresse. Suggeriamo, comunque, di allegare alla fattura l’esatta descrizione della prestazione resa, con le fasi di lavoro svolte ovverosia l’indicazione di aver svolto attività di pulizia e di disinfezione, indicando luoghi/superfici trattati, i nomi dei prodotti utilizzati e nel caso allegando le relative schede tecniche. Ci raccomandiamo anche di indicare la data in cui sono stati erogati i servizi. Sulle regole da seguire per la corretta modalità di applicazione dell’IVA compilazione contabile è necessario riferirsi al documento sugli aspetti fiscali disponibile a questo link. 3. Riferimenti alla definizione di “sanificazione” nell’ambito del protocollo del 24 aprile fra Governo e Parti sociali in materia di «contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro» Sul punto specifico circa il riferimento alla sanificazione contenuto nel testo del protocollo in parola, rimandiamo integralmente a quanto riferito nella comunicazione della Direzione Politiche Sindacali e del Lavoro in data 29 aprile 2020, prot. 547, avente ad oggetto “aggiornamento del Protocollo 14 marzo 2020 fra Governo e Parti sociali in materia di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro”, con particolare riferimento al paragrafo 4 “pulizia e sanificazione” previsto nei Protocolli sulla sicurezza. 4. Altra domanda posta è in merito a chi può svolgere professionalmente la “sanificazione degli impianti aeraulici”.
Il quesito è stato posto in relazione alla attività di alcune Regioni che stanno emanando le ordinanze per contrastare la diffusione del COVID prevedendo la “sanificazione degli impianti aeraulici”. Tale indicazione sta generando problemi tra operatori appartenenti alla categoria delle imprese di sanificazione e gli operatori appartenenti alla categorie degli impiantisti, in relazione a chi abbia la competenza e con quali modalità effettuare gli interventi, con relativa “corsa in Camera di Commercio” di taluni per acquisire le abilitazioni previste per le imprese di sanificazione dalla relativa legge di settore sopra nominata. Sotto questo profilo deve essere in primo luogo chiarito che gli “impianti aeraulici” sono “l’insieme di apparecchiature, dispositivi, accessori e controlli necessari per realizzare la desiderata qualità dell’aria nelle condizioni prefissate”, e quindi sia sotto il profilo del benessere termoigrometrico (temperatura, umidità e ventilazione) che purezza e qualità dell’aria. A titolo esemplificativo è composto da canali, bocchette, griglie, unità trattamento aria (UTA), vasche, ecc. Si comprende facilmente che il dimensionamento e la progettazione di tali impianti dipende dalle caratteristiche fisiche dei locali che si devono trattare. A seconda della tipologia verranno poi messe in atto azioni diverse per ottenere il risultato di corretto mantenimento degli impianti aeraulici in condizioni di efficienza e pulizia. Vale poi la regola generale, ovvero che sono, per quanto sopra indicato, abilitate a certificare l’avvenuto processo di sanificazione solo le imprese abilitate alla sanificazione, mentre, per agire sull’impianto, potrebbe essere necessaria anche la presenza del tecnico preposto alla manutenzione dell’impianto. Si chiarisce anche che le attività di sanificazione dei canali e degli accessori si svolge seguendo specifica procedura e utilizzando appositi macchinari. In generale, comunque, per fare una prima distinzione, seppure un po’ ampia, ma utile ad individuare uno spartiacque tra le competenze delle due categorie, si può considerare che tutte le componenti dell’impianto che possono essere considerate come spazi confinati (i canali e tutti gli accessori) sono competenza del sanificatore mentre le parti esterne possono essere trattate dall’impiantista. Come noto gli installatori di impianti sono preposti alla manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento dell’aria (e quindi deputati alla pulizia e disinfezione degli apparati filtranti e nel caso alla sostituzione del pacco filtrante) oltre che responsabili dell’impianto stesso avendo rilasciato la dichiarazione di conformità in occasione dell’installazione. Si è letto, in alcuni casi, di ordinanze regionali che impongono di ripetere le “operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”. Tali indicazioni appaiono sproporzionate sia se si considera l’attività professionale di sanificazione (si tenga presente che a seconda delle dimensioni dell’impianto, l’attività di sanificazione può durare diversi giorni) sia con riferimento al documento emesso dall’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 Versione del 23 marzo 2020” di cui l’ISS ha fatto anche un poster Tali indicazioni fornite dagli Enti locali ci inducono a ritenere che il termine sanificazione sia inteso nell’accezione comune come all’inizio indicato (successione delle fasi di pulizia e disinfezione) e non come attività qualificata dalla legge di settore. Inoltre, per quanto indicato in premessa, può certificare l’avvenuto processo di sanificazione solo un’impresa abilitata alla sanificazione. D’altro canto è fondamentale segnalare che la manutenzione degli impianti di aerazione degli ambienti confinati è un preciso obbligo del datore di lavoro già previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81) che nell’allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro, punto 1.9 Microclima, paragrafo 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi ne definisce proprio la procedura manutentiva. Da questo adempimento discende tutta una serie di documentazione tecnica che potrete valutare e visionare nella pagina dell’INAIL dedicata all’argomento: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-biologici/impianti-aeraulici.html dove si possono consultare: 1. "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria", Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano (7 febbraio 2013) - Commissione Consultiva Permanente (28 novembre 2012) 2. "Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione" (S. O. G.U. n. 256 del 3 novembre del 2006) 3. Climatizzazione di ambienti indoor e rischio biologico 4. Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica In sintesi, a nostro avviso, con il rischio COVID-19, sotto il profilo tecnico, non cambiano le procedure per la gestione degli impianti e le competenze rimangono le medesime.
5. Altra domanda posta è in merito a chi competa la manutenzione degli impianti di condizionamento. Tradizionalmente, in questo caso, si tratta di attività svolte dagli impiantisti abilitati da specifica norma di settore. Si rende necessario, in conclusione, svolgere una riflessione sull’esigenza di valorizzazione della professionalità e della competenza nello svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione per avere la garanzia dell’effettiva decontaminazione. Tali attività possono essere svolte efficacemente da imprese qualificate e abilitate. Per quanto riguarda l’attività di pulizia e disinfezione, che se non correttamente eseguita non dà garanzia di “sanificazione”, molte imprese di pulizia per aiutare i propri clienti stanno suggerendo le corrette procedure per ottenere l’effetto della decontaminazione delle superfici. Tale servizio è necessario perché in taluni casi non è possibile garantire interventi professionali continui (si pensi alle attività a contatto continuo con il pubblico). In tali casi si suggerisce ai committenti di rivolgersi ai propri fornitori dei servizi di pulizia per avere indicazione delle corrette procedure da mettere in atto. In linea di principio, suggeriamo anche di tenere un “registro” delle attività di pulizia e disinfezione dove riportare gli interventi svolti, professionalmente e in proprio. A tal fine vi suggeriamo un modello per le registrazioni che trovate a questo link.