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Vendita per asporto: Chiarimenti sull'applicazione del DPCM 26 aprile 2020



Si dà notizia della pubblicazione delle linee guida a seguito dell’applicazione nel settore della ristorazione del DPCM 26 Aprile scorso, al cui art. 1 sono stabilite “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” nonché sulle misure igienico sanitarie che debbono essere adottate dal ristoratore.

Nell'articolo al punto aa), oltre ad essere riconfermata la possibilità di effettuare la consegna a domicilio, a partire dal 4 maggio, viene espressamente consentito alle imprese rientranti nella categoria della ristorazione (codice ATECO 56 e quindi bar, gelaterie, ristoranti, pasticcerie, rosticcerie, take – away ecc) la possibilità di vendere con modalità d’asporto. Viene specificato che in tal caso debbono essere adottate misure precauzionali ossia il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e, anche se non espressamente previsto, l’uso delle mascherine. È vietata la possibilità di consumare sul posto nonché nelle immediate vicinanze dei locali di vendita dove è anche vietata la semplice sosta al fine di evitare assembramenti. Proprio per tale motivo, precisiamo che nelle gelaterie sarà possibile vendere gelato nelle vaschette apposite o, eventualmente, nelle coppette purchè confezionate ma non i coni in quanto comportano la consumazione immediata. Nulla viene indicato per quanto riguarda le modalità di vendita. È doveroso sottolineare che nelle ordinanze di alcune Regioni (Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Marche) emanate in precedenza, si prevede esplicitamente che la vendita per asporto si possa effettuare dietro prenotazione. Questa modalità, anche se non esplicitata nel DPCM e pertanto lo si sottolinea NON OBBLIGATORIA, può essere ritenuta preferibile onde evitare eventuali assembramenti nei pressi del locale. Inoltre, la modalità dell’ordinazione preventiva facilita anche il lavoro del ristoratore permettendogli di programmare la produzione soprattutto in questa prima fase dove è difficile prevedere i livelli di consumo.


Per quanto concerne le misure igienico sanitarie da adottare ai fini dello svolgimento dell’attività, queste sono indicate nell’allegato 5 al DPCM dal titolo “ Misure per gli esercizi commerciali” che possono essere adottate in analogia per i ristoratori che di seguito riassumiamo:

  1. Distanziamento personale di almeno un metro sia nei locali, che all’esterno in attesa di entrare con adeguata informazione alla clientela;

  2. Utilizzo di mascherine nei locali da parte del personale e della clientela soprattutto dove non è garantito il distanziamento sociale;

  3. Accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani in prossimità della cassa;

  4. Locali puliti e igienizzati con frequenza di almeno due volte al giorno con adeguata aereazione e cambio d’aria;

  5. Accesso ai locali di una persona alla volta con presenza massima di due operatori in locali di ampiezza fino a quaranta metri quadrati; diversa regolamentazione in locali di metratura superiore in funzione della disponibilità degli spazi.


A questo link trovate l'ipotesi di locandina (eventualmente personalizzabile) da affiggere all’esterno dei locali per fornire alla clientela utili indicazioni sulla vendita per asporto.

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