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Decreto liquidità: nuovi termini per i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020



Il “Decreto Liquidità” prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute relative ai dipendenti, dell’IVA e dei contributi per imprese, professionisti e lavoratori autonomi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. Tale sospensione è riservata:

  • ai soggetti di minori dimensioni che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e presentano una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;

  • ai soggetti di maggiori dimensioni che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro e presentano una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per verificare la sussistenza della condizione di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi sarà necessario che ciascuna azienda/professionista/lavoratore autonomo contatti il proprio consulente fiscale. Per le aziende che hanno affidato ad APA Servizi la tenuta della contabilità il dato verrà elaborato dal settore contabilità e trasmesso anche al settore paghe.

I versamenti sospesi possono poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non verrà rimborsato quanto già versato.

E’ da evidenziare che il provvedimento di proroga al 30 giugno non comprende le ritenute su redditi da lavoro autonomo (codice tributo 1040) che dovranno essere regolarmente versate entro il giorno 16 dei mesi di aprile e maggio 2020.


Di seguito si riporta analisi di dettaglio.


1. Soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro

Per i soggetti, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta, sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti relativi a:

a) ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilato, comprese le addizionali;

b) IVA;

c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.


Esempio 1

Società con ricavi 2019 pari ad euro 1 milione, periodicità IVA mensile e con dipendenti, con i seguenti dati a confronto:

- fatturato mese di marzo 2019 euro 50.000;

- fatturato mese di marzo 2020 euro 30.000;

poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la società può sospendere il versamento:

- dell’IVA mensile del mese di marzo in scadenza il 16 aprile 2020;

- delle ritenute Irpef e addizionali relative agli stipendi dei dipendenti del mese di marzo e dei contributi

in scadenza il 16 aprile 2020.

I versamenti nell’esempio di cui sopra sono differiti al 30 giugno 2020.


Esempio 2

Ditta individuale con ricavi 2019 pari ad euro 100.000, periodicità IVA trimestrale e con un dipendente, con i seguenti dati a confronto:

- fatturato mese di marzo 2019 euro 10.000;

- fatturato mese di marzo 2020 euro 4.000;

poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la ditta può sospendere il versamento:

- delle ritenute Irpef e addizionali relative agli stipendi dei dipendenti del mese di marzo e dei contributi

in scadenza il 16 aprile 2020.

I versamenti nell’esempio di cui sopra sono differiti al 30 giugno 2020.


2. Soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro

Per i soggetti di maggiori dimensioni, con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta, sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilato, comprese le addizionali;

  • IVA;

  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

3. Soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019

I soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 possono usufruire delle sospensionidescritte nei precedenti paragrafi senza effettuare alcunconfronto tra fatturato/corrispettivi 2020 rispetto al 2019.


4. Soggetti con sede in determinate zone

Per le imprese, professionisti e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza è prevista la sospensione dei versamenti Iva dei mesi di aprile e maggio 2020, indipendentemente dal volume ricavi o compensi 2019 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.


5. Soggetti appartenenti a determinate categorie


Per i soggetti che esercitano una delle attività di seguito individuate (imprese turistico-ricettive, agenzie viaggio, ecc.) viene confermata la sospensione - già prevista dal precedente Decreto Cura Italia - dei versamenti relativi a:

a) ritenute per lavoro dipendente e assimilato operate fino al 30 aprile 2020 in qualità di sostituti d’imposta nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

b) iva dovuta nel mese di marzo 2020.

Per tali soggetti rimane valida prevista dal “Decreto Cura Italia”.


Tuttavia è da evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al “Decreto Liquidità” in esame, la specifica sospensione fino al 31 maggio 2020 prevista dal “Decreto Cura Italia” interessa i soggetti che non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della nuova sospensione disposta dal nuovo “Decreto Liquidità”. . A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16 aprile e il 18 maggio 2020).


Di seguito le attività interessate:

  • imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,

  • fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 3.

Con risoluzioni n. 12/E del 18 marzo 2020 e n. 14/E del 21 marzo 2020, che si allegano, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici ATECO riferibili alle attività economiche sopra individuate.


6. Enti non Commerciali

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti relativi a:

a) ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilato, comprese le addizionali;

b) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.


Tabella riassuntiva per il differimento dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 per le casistiche più ricorrenti:





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