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Nuove disposizioni di Regione Lombardia



La nuova ordinanza di Regione Lombardia datata 6 aprile aggiorna la precedente (del 4 aprile) contenente misure urgenti a contrasto del contagio da Covid19 nel territorio.

Sono state introdotte alcune novità in vigore fino al 13 aprile, in particolare:

  • l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di coprire naso e bocca;

  • l'obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;

  • la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);

  • la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio


Le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese a eccezione di:

  • interventi strumentali all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

  • interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite;

  • interventi urgenti per le abitazioni


In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sono consentite le seguenti: - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; - Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020. Il commercio al dettaglio di fiori e piante è consentito negli ipermercati e supermercati; - è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; - Le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree. Nei giorni festivi e prefestivi è vietata la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: - computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati; - apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, articoli per l'illuminazione; - ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; - ottica e fotografia.+



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