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Adempimenti e scadenze contrattuali del mese di giugno 2019


GLI ADEMPIMENTI

DOMENICA 16®LUNEDÌ 17

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di maggio 2019.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2019.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di maggio 2019 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2019.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

DOMENICA 30®LUNEDÌ 1 (LUGLIO)

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di maggio 2019, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di maggio 2019.

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di maggio 2019.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2019

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Indennità di vacanza contrattuale (IVC)

Il CCNL 28 gennaio 2016 per i dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili e delle società di servizi integrati alla proprietà immobiliare ha previsto che in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL ai lavoratori va riconosciuta un’indennità retributiva provvisoria denominata indennità di vacanza contrattuale (IVC). L’Osservatorio nazionale costituito presso l’Ente Bilaterale determinerà, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle indennità mensili di vacanza contrattuale per ciascun livello d’inquadramento, applicando i criteri indicati nell’art. 26 del CCNL. Dal primo giorno del mese di decorrenza della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM) prevista dal nuovo CCNL, l’IVC cesserà di essere corrisposta.

CHIMICA CERAMICA – AZIENDE ARTIGIANE

Nuovi minimi tabellari

L’accordo 14 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL Area Tessili- Moda del 25 giugno 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria e del CCNL Area Chimica ceramica del 10 giugno 2015 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica e della ceramica, ora accorpati nell’unico CCNL Area Tessile Moda e Chimica Ceramica per le imprese artigiane, ha previsto, a far data dal 1° giugno 2019, degli incrementi retributivi.

METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento perequativo

Il CCNL 5 dicembre 2012 (rinnovato il 26 novembre 2016 e successivamente integrato) per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno,

· nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che

· nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),

· viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell’elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.

Welfare contrattuale

L’accordo 27 febbraio 2017 per i dipendenti dalla industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti conferma l’attivazione (art. 17, Sezione Quarta, Titolo IV del CCNL), dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori di strumenti di welfare (di cui le Parti hanno concordato un elenco esemplificativo allegato all’accordo), da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo, nelle seguenti misure:

· 100,00 euro a partire dal 1° giugno 2017;

· 150,00 euro a partire dal 1° giugno 2018;

· 200,00 euro a partire dal 1° giugno 2019.

I destinatari del beneficio sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno mediante: · contratto a tempo indeterminato;

· contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non

consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

È prevista l’esclusione dei lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Quanto convenuto dalle Parti si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi (in tale caso le Parti firmatarie potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento stabilite dalla disposizione in esame).

Ai fini dell’applicazione delle suddette previsioni le aziende si confronteranno con la RSU per l’individuazione, considerate le esigenze dei lavoratori, la propria organizzazione e il rapporto con il territorio, di una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Sussiste la possibilità per i lavoratori di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo COMETA o al Fondo mètaSalute (secondo regole e modalità fissate dagli stessi Fondi), fatto salvo che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100,00, 150,00 e 200,00 euro, rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI)

Elemento perequativo

Il CCNL 29 luglio 2013 (rinnovato il 3 luglio 2017) per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che

· nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),

· viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell’elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all’atto della liquidazione delle competenze.

L’elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.

OREFICERIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento perequativo

Il CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria ha previsto nelle aziende prive di contrattazione integrativa sul premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, a favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) l’erogazione, con la retribuzione di giugno, di un elemento perequativo pari a 195,00 euro annui, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto nel corso dell’anno precedente. La frazione

di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.

L’elemento perequativo è di competenza dell’anno di erogazione.

Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento perequativo, l’importo sarà erogato con la liquidazione delle competenze.

Welfare aziendale

L’ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL del CCNL 23 settembre 2010 per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria ha previsto l’attivazione da parte delle aziende a favore di tutti i lavoratori dipendenti di piani di flexible benefits nelle seguenti misure massime:

· 100,00 euro a partire dal 1° gennaio 2018;

· 150,00 euro a partire dal 1° giugno 2019;

· 200,00 euro a partire dal 1° giugno 2020.

Gli strumenti di Welfare (ad es. servizi per finalità di educazione, istruzione e assistenza sociale e sanitaria o culto) sono da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR. Per l’anno 2018 ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre; per gli anni successivi, superato il periodo di prova, ne hanno diritto i lavoratori in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

· con contratto a tempo indeterminato;

· con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 30 giugno per l’anno 2018 e 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno successivo. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100,00, 150,00 e 200,00 euro rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020.

TESSILI –MODA – AZIENDE ARTIGIANE

Nuovi minimi tabellari

L’accordo 14 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL Area Tessili- Moda del 25 giugno 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria e del CCNL Area Chimica ceramica del 10 giugno 2015 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica e della ceramica, ora accorpati nell’unico CCNL Area Tessile Moda e Chimica Ceramica per le imprese artigiane, ha previsto, a far data dal 1° giugno 2019, degli incrementi retributivi.


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