Si comunica che la Corte Costituzionale con propria sentenza n. 37 depositata il 23 febbraio 2018 ha fatto salva l'azione nell'autotrasporto, confermando che l'art. 7 ter del D.Lgs. 21.11.2015 n. 286 è pienamente legittimo.
Sull'importante norma per il settore, che prevede la possibilità di rivalsa del sub-vettore verso il committente se il primo vettore non paga, era stata sollevata nel 2016 dal Tribunale di Grosseto in via incidentale la questione di costituzionalità su richiesta del committente Danone che contestava l'inserimento dello stesso art. 7 ter (riguardante l'autotrasporto) in un Decreto Legge che riguardava il trasporto marittimo.
La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 37 ha sancito la piena legittimità costituzionale dell'azione diretta nell'autotrasporto, dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Grosseto.
La causa dinanzi al Tribunale di Grosseto era nata da una richiesta di pagamento per servizi di autotrasporto svolti dalle imprese di autotrasporto Logitrans e Boncioli in subappalto per Logipi, che aveva come committente la Danone.
Le due aziende di autotrasporto ricorrenti, a causa del pagamento del corrispettivo, in virtù della norma sull'azione diretta avevano chiamato in causa per il pagamento la committente Danone.
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