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Convenzioni. Pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attre


Il 27 Settembre 2017 è stato pubblicato il quattordicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. .

Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale del 20 settembre 2017, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 9 settembre 2016.

Il Decreto si compone di cinque articoli:

  • all’articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;

  • all'articolo 2 (Variazione delle abilitazioni) sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;

  • all'articolo 3 (Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è disposta un'ulteriore proroga di 60 giorni per i soggetti in scadenza al 18 settembre 2017, la cui istruttoria è tuttora in corso e in vista della prossima riunione della Commissione già fissata per il 25 e 26 settembre 2017;

  • all'articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati) è specificato che con il Decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto del 9 settembre 2016;

  • all'articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati) sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Le attrezzature soggette alla verifica sono:

1.1.1. Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) ldroestrattori a forza centrifuga

1.1.2. Gruppo SP - Sollevamento persone

a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere

1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW 6. Forni per le industrie chimiche e affini

b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Si ricorda che nella sezione Convenzioni trovate le condizioni convenzionate con la società abilitata ETC di Milano per le verifiche di cui in oggetto.


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