
Si comunica che la Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha pubblicato la circolare n. 11 del 3 agosto 2017 nella quale puntualizza che «sono da ritenersi valide, per la dimostrazione della sussistenza del requisito d’idoneità finanziaria solo le attestazioni relative a garanzie emesse da banche e dalle compagnie di assicurazione, nonché dagli intermediari finanziari, inclusi i confidi, purché iscritti all’Albo di cui al modificato art. 106 del TUB (cioè delle c.d. «nuove finanziarie 106») e secondo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione».
Non possono invece ritenersi valide le garanzie emesse dalle «vecchie finanziarie 106» o da «confidi minori». Sono ugualmente non valide le polizze assicurative o le attestazioni di polizze assicurative rilasciate da Compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia di assicurativa; la fidejussioni richieste alle imprese di trasporto rifiuti pericolosi; le polizze RC Auto.
L’aggiornamento è dovuto in coerenza con le modifiche intervenute al Testo Unico Bancario, ove sono stati inclusi gli intermediari finanziari, i confidi e i servicer delle operazioni di cartolarizzazione nel nuovo articolo 106.
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