Si comunica che il Ministero della Politiche Agricole e Forestali ha notificato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
L’obbligo scatterà dal 19 aprile 2017 su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. I produttori potranno continuare a vendere le scorte di alimenti già prodotti fino ad un massimo di sei mesi dall’entrata in vigore.
Questo nuovo sistema è una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, il burro, yoghurt, formaggi e latticini vari.
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
“Paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”;
“Paese di condizionamento o trasformazione: nome del paese in cui il prodotto è stato confezionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA".
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
Latte di Paesi UE (se la mungitura è avvenuta in diversi Paesi UE);
Latte condizionato o trasformato in Paesi UE (se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei).
Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE". Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.