top of page

730/2023

PROMEMORIA: DOCUMENTI PER MODELLO 730/2023

Qui è riportato l’elenco dei documenti che, a seconda delle condizioni reddituali e di sgravio che può vantare il contribuente, dovranno essere allegati al 730/2023.

Considerare quindi solo quelli che interessano.

I contribuenti possono rivolgersi, entro settembre 2023, al CAAF Confartigianato per richiedere sia assistenza che consulenza relativamente alla dichiarazione dei redditi.

E’ d’obbligo portare la scheda relativa alla destinazione le scelte dell’otto, cinque e due per mille.

E’ necessaria la seguente documentazione, che deve essere presentata in ORIGINALE o in COPIA.

 

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITICopia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, comprese Integrative (730 o Unico).

  • CODICE FISCALE del coniuge e dei familiari A CARICO (nel caso in cui l'anno scorso la dichiarazione sia stata presentata tramite i nostri uffici, è necessario solo in caso di nuovi familiari a carico).

Si ricorda che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Tuttavia i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, nel qual caso occorre presentare al CAAF la dichiarazione dell’altro genitore per l’assegnazione delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100%, essendo titolare del reddito più elevato. Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che, se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%.

  • VISURA CATASTALE degli immobili (terreni e fabbricati) o, in alternativa, atto d'acquisto. Tali documenti non servono nel caso i dati relativi agli immobili siano già in nostro possesso.

  • DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (denominazione sociale, codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono e fax) qualora nel corso dell’anno 2023, alla data di presentazione del modello, sia variato il datore di lavoro.

  • CERTIFICAZIONE UNICA 2021 (CERTIFICAZIONE DEI REDDITI), quali:

  1. redditi di lavoro dipendente, di collaborazione o di pensione relativi all'anno 2022;

  2. redditi di lavoro autonomo (prestazioni occasionali) relativi al 2022;

  3. dividendi azionari (se partecipazioni di natura qualificata o se distribuiti da società residenti in    Paesi a fiscalità privilegiata non negoziati in mercati regolamentati);

  4. somme percepite dall'INPS a titolo di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, malattia, maternità;

  5. somme percepite dall'INAIL a titolo di indennità temporanea;

  6. assegno di mantenimento a seguito di separazione legale o divorzio dei coniugi;

  7. altri redditi quali quelli derivanti da diritti d’autore, vendita di terreni a seguito di lottizzazione, cessione di immobili acquistati da non più di cinque anni, compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche.

  • IMMOBILI, VARIAZIONI PROPRIETÀ

  • In caso di variazioni nella situazione degli immobili, intervenute nel 2022 produrre copia dell'atto notarile o della dichiarazione di successione.

  • IMMOBILI, LOCAZIONE

Nel caso di immobili per i quali si riscuote un affitto, fornire per ciascun immobile l'importo totale del canone riscosso nell'anno 2022. Attenzione: nel caso di immobili concessi in locazione in regime convenzionale del canone, è necessaria copia del contratto se registrato direttamente presso l’Ufficio; se, invece è stato registrato in forma telematica, va presentata ricevuta telematica per individuare il codice identificativo del contratto.

  • SPESE DETRAIBILI/DEDUCIBILI sostenute nel 2022

  • Presentare le ricevute di pagamento relative a:

  • SPESE MEDICHE

Spese dentistiche, oculistiche, chirurgiche, di analisi, occhiali da vista, liquido per lenti a contatto, apparecchi acustici comprese le pile per il loro funzionamento, ecc. accompagnate da prescrizione medica. In merito alla detrazione di scontrini farmaceutici si specifica che si detraggono le spese certificate da “scontrino parlante”, recante cioè la natura e la qualità dei farmaci venduti ed il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa. Inoltre, si precisa che la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.

  • PORTATORI DI HANDICAP

Spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici informatici, relative a portatori di handicap, nonché per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicoli adattati (anche non adattati se per il trasporto di non vedenti, sordomuti, soggetti riconosciuti invalidi) in relazione agli stessi soggetti; fornire inoltre un documento comprovante il riconoscimento dello stato di invalidità o di portatore di handicap.

  • CANI DA GUIDA PER NON VEDENTI

Documenti attestanti la spesa sostenuta.

  • MUTUI IPOTECARI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

a. Atto di compravendita e atto di mutuo relativi all’abitazione principale (nel caso in cui non sia già stato fornito negli anni precedenti).

b. Dichiarazione della banca o quietanze attestanti interessi passivi pagati nel 2022 relativi a mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione o, se stipulato a decorrere dal 1998, per la sua costruzione (si ricorda la possibilità di detrarre le spese notarili sostenute per la stipula del solo contratto di mutuo).

  • ASSICURAZIONI

Per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità:

a.  i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a € 530;

b.  i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

  • ISTRUZIONE

Nel corso del 2015 l’art. 15, TUIR, comma 1, con riferimento alle spese di istruzione è stato modificato, conseguentemente dal 2015 sono detraibili nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza delle seguenti scuole:

  • università statali, è ammesso in detrazione (19%) l’intero importo corrisposto a titolo di spese di frequenza; per le università non statali, la detrazione va calcolata considerando le spese di frequenza stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria, con apposito Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le tasse e i contributi delle università statali.

  • scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione (cd. “scuola materna”, aperta ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni);

  • scuola secondaria di  primo e secondo grado nel limite di € 800,00 per alunno o studente, ai sensi della lettera e-bis).

  • ASILI

Bollettini di pagamento 2022 relativi alle rette per gli asili nido. MAX 632,00 PER OGNI FIGLIO

  • SPESE FUNERARIE

Spese funerarie sostenute a seguito della morte di familiari.

  • SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE

Spese per un importo non superiore a € 2.100 sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: lo stato di non autosufficienza può anche risultare da un certificato medico. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici ed il codice fiscale di tutti i soggetti.

  • SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

  • Quietanze delle spese sostenute per ciascun ragazzo di età compresa fra 5 e 18 anni, per un importo non superiore a € 210 ciascuno, per iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e strutture sportive.

  • SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

  • Fatture attestanti i compensi pagati a intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a € 1.000.

  • SPESE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

  • Spese relative a contratto di locazione di immobile destinato ad abitazione di studente universitario a condizione che l’università sia ubicata ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e in una provincia diversa. La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.633.

  • ALTRI ONERI DETRAIBILI:

    • spese veterinarie;

    • spese per servizi di interpretariato di soggetti riconosciuti sordomuti;

    • erogazioni liberali a favore di ONLUS che, per il periodo d’imposta 2022 (per importo non superiore a € 30.000 annui) sono detraibili nella misura del 26%;

    • erogazioni liberali a favore di partiti politici che, per il periodo d’imposta 2022 (per importo compreso fra 30 e 30.000 euro annui) sono detraibili nella misura del 26%;

    • erogazioni a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche;

    • contributi a favore di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale, ecc.;

    • erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, erogazioni effettuate in favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, erogazioni effettuate in favore dell’innovazione universitaria;

    • contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;

    • erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato.

  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ricevute di versamento per contributi previdenziali (ad esempio, contributi per riscatto, ricongiunzione o contributi al "fondo casalinghe").

  • CONTRIBUTI PER ADDETTI SERVIZI DOMESTICI

Ricevute versamento contributi previdenziali per addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti, ecc.).

  • CONTRIBUTI ED EROGAZIONI PER ISTITUZIONI RELIGIOSE

  • SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

  • Ricevute spese mediche, dichiarazione attestante spese relative a ricoveri in istituti (questa fattispecie riguarda i soggetti che siano stati riconosciuti invalidi o portatori di handicap; in questo caso fornire anche copia di tale riconoscimento).

  • ASSEGNI PERIODICI CONIUGE

Copia sentenza o dichiarazione personale attestante assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarazione attestante le somme corrisposte nell’anno, codice fiscale del soggetto destinatario degli assegni.

  • EROGAZIONI LIBERALI

Erogazioni a favore di ONG, di ONLUS, APS, di enti universitari e di ricerca pubblica.

  • PREVIDENZA INTEGRATIVA

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (vedi previdenza integrativa) copia del contratto e dei versamenti effettuati nel 2022

  • ALTRI ONERI:

    • assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale;

    • canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge;

    • indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;

    • somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2022 sono state restituite all’ente che le ha erogate;

    • somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;

    • erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;

    • il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri;

    • è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 300.000 da ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni.

  • INQUILINI DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Copia del contratto di locazione al fine del godimento della detrazione.

  • INQUILINI CON CONTRATTO CONVENZIONALE

Copia del contratto di locazione al fine del godimento della detrazione (solo nel caso di inquilini con contratto in regime convenzionale).

  • INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a € 900, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, e a € 450 se il reddito complessivo non supera € 30.987,41. Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta. Anche in questo caso produrre copia contratto di locazione al fine del godimento della detrazione.

  • DETRAZIONE PER CANONE SPETTANTE AI GIOVANI

Copia del contratto di locazione.

  • RISTRUTTURAZIONI D'IMMOBILI

In relazione a queste spese sono necessari:

1.      la domanda presentata al Centro di Servizio (solo per i lavori iniziati prima del 13/05/2011);

2.      tutte le fatture/ricevute relative alle spese sostenute;

3.      il documento attestante i pagamenti tramite bonifico bancario, Bancomat/carta di credito


Nel caso di spese per ristrutturazioni condominiali è sufficiente la dichiarazione dell'amministratore.

Attenzione: rientrano in queste spese quelle relative all'acquisto di un BOX di nuova costruzione che sia pertinenza di abitazione.

  • IMMOBILI RISTRUTTURATI, ACQUISTO

Copia del rogito da cui risulti che l'immobile acquistato dall'impresa ha subito un intervento di restauro o di risanamento conservativo.

  • BONUS ARREDO

Unitamente al beneficio fiscale previsto per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio (spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015), il D.L. n. 63/2013 ha disposto la possibilità di detrarre al 50%, nel limite di € 10.000, le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2022 relative oltre che all’acquisto di mobili anche all’acquisto di grandi elettrodomestici (classe energetica “A+” ed “A” o superiore per i forni), destinati all’arredo delle unità immobiliari oggetto di ristrutturazione. Per la detrazione produrre:

a. tutte le fatture/ricevute relative alle spese sostenute;

b. il documento attestante i pagamenti tramite bonifico bancario.

  • RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE 65%)

E’ riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per una serie di interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti. La spesa sostenuta, il cui tetto massimo è variabile a seconda del tipo d’intervento, è detraibile in 10 quote annuali di pari importo. Le tipologie di intervento sono:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti;

- interventi sull’involucro di edifici esistenti;

- installazione di pannelli solari;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario esibire al CAAF e conservare l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita, esibita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita, esibita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

  • CREDITO D'IMPOSTA PER VENDITA E RIACQUISTO PRIMA CASA

  • CREDITO D'IMPOSTA PER PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA (ART - BONUS)

E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate:

  • sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

  • a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei,  biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);

  • per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 %.

Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante bonifico bancario, bollettino di c/c postale, sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.  

  • CREDITO D’IMPOSTA “SCHOOL BONUS”

Nell’ambito della Legge n. 107/2015, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, per:

  • la realizzazione di nuove strutture scolastiche;

  • la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti;

  • il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Detto credito, denominato “School-Bonus”:

  • è riconosciuto in misura pari al 65% delle somme erogate nel 2015 e 2016 e al 50% nel 2022, su un importo massimo di erogazione pari ad € 100.000,00 annui. Pertanto, il credito massimo spettante è pari ad € 65.000,00;

  • va ripartito in 3 quote annuali di pari importo;

  • CREDITO D’IMPOSTA PER NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

L’art. 21-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, ha previsto un credito d’imposta in favore dei soggetti che hanno corrisposto nell’anno 2022 un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita. Beneficiano dell’agevolazione in esame, i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile 2022, la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante.

  • RICEVUTE DEGLI ACCONTI IRPEF VERSATI A GIUGNO E NOVEMBRE (solo nel caso in cui l'anno scorso si sia compilato il modello UNICO/2022 o nel caso in cui, in corso d'anno, sia stato necessario procedere al pagamento direttamente).

  • QUADRO K “COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO”

Al fine di consentire di inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio, senza dover ricorrere al quadro AC del Mod. UNICO PF, nel Mod. 730/2023 è stato introdotto il nuovo quadro K “Comunicazione dell’amministratore di condominio”. In pratica, l’amministratore di condominio potrà adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi presentando il solo Mod. 730 anziché provvedere ad un’integrazione dello stesso inviando in data successiva il Mod. UNICO PF con il solo quadro AC. Il quadro riprende la stessa struttura del quadro AC, Mod. UNICO PF, consentendo di comunicare:

  • i dati identificativi del condominio, nell’ipotesi di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni;

  • i dati dei beni e servizi, di importo superiore ad € 258,23, acquistati dal condominio nel periodo d’imposta 2022.

bottom of page